Sanzioni Ruoli

Sanzioni amministrative agenti di affari in mediazione

L'esercizio abusivo della professione (esercizio dell'attività senza iscrizione nel ruolo) è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 7500,00 ad un massimo di € 15000,00 (art. 1 comma 47 - L. 296/2006).
Il pagamento con effetto liberatorio ai sensi della legge 689/1981 è pari € 5000,00
A coloro che sono incorsi per tre volte nelle sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si
applicano, le pene previste dall'art. 348 c.p., nonchè l'art 2231 c.c.

Il mancato deposito di moduli o formulari di cui l'agente si avvale per l'esercizio della propria attività è punito con la sanzione di € 1549,38 (art. 21 comma 1 - D.M. 452/90).

L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di € 516,46 (art. 21 comma 2 - D.M. 452/90).

Agenti e rappresentanti di commercio

  • a) L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza l'iscrizione nel Ruolo è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00.
  • b) Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è iscritto nel Ruolo.

Ricorsi

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

  • Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione;
  • Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione o notificazione al Settore regolazione e tutela del mercato, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale. In tal caso occorre allegare copia degli atti di accertamento.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori al Settore regolazione e tutela del mercato che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza/ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024