Facchinaggio

FONTI NORMATIVE

Legge 5.3.2001 n. 57 (art. 17)
Decreto Interministeriale 30.6.2003,n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del lavoro e delle Politiche Sociali)
D.P.R. 342/1994
D.L. 31.1.2007,n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2.4.2007
D.L. 6.8.2012, n. 147 art. 10
D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018

Attività di facchinaggio

Le imprese soggette alla disciplina del facchinaggio sono quelle che svolgono le seguenti attività, previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3.12.1999 richiamato dal art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30.6.2003:

  • Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferrovieri,compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Queste attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 30.12.2003 precisa che:

  • Le attività prese in considerazione dal regolamento sono soltanto quelle esercitate per conto terzi;
  • Il punto b) è da leggersi così:... selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari di prodotti della mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, dell'abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari. Quindi non sono soggette alla normativa le imprese che esercitano la mattazione,la toelettatura ecc. ma quelle che incestano, insaccano ecc. i prodotti della mattazione, toelettatura, ecc.;
  • L'attiività di pulizia magazzini e piazzali rientra anche nell'attività di cui alla legge 82/94. Quindi può essere svolta sia da chi è abilitato per l'attività di pulizia sia da chi è abilitato per l'attività di facchinaggio. La circolare chiarisce che nell'ipotesi di un'impresa che si iscrivesse per la sola attività di pulizia di magazzini e piazzali si dovrebbero applicare le norme sul facchinaggio in quanto ritenute speciali.
  • Con la circolare 3595/C del 13.12.2005 il ministero ha ulteriormente chiarito che le attività di cui al punto b) rientrano nella definizione giuridica del facchinaggio solo se preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Quindi per vedere se l'attività svolta dall'impresa rientra nella normativa del facchinaggio è necessario far riferimento all'attività principale svolta dall'impresa: se l'attività così individuata è un attività preliminare e complementare a quella di facchinaggio rientra nella normativa del facchinaggio. Ciò vale quindi anche per l'attività di logistica, di trasloco e di imballaggio.

Tutto ciò è stato confermato dalla circolare 3626/c del 30/07/2009 la quale ribadisce che l'impresa deve valutare se l'attività di facchinaggio rivesta, tra le attività svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo o prevalente. Ove ricorra questa ipotesi l'imprresa non sarà renuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio. Viceversa, qualora l'attività di facchinaggio venga offerta anche un asola volta, a terzi come prestazione autonoma e prevalente risulta necessario procedre all'iscrizione di cui all'articolo 4 del DM 221/2003.

È esclusa dalla normativa sul facchinaggio l'attività dei pesatori pubblici.

Attività di movimentazione merci e trasloco - applicabilità alla disciplina del facchinaggio
il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 3626/C del 30 luglio 2009 è tornato sull'argomento di una corretta interpretazione dell'art. 2 lettere a) e b) del D.M. n. 221 del 2003 che da sempre ha determinato molti dubbi interpretativi.
L'attività di facchinaggio è, molto spesso, incorporata all'interno di un più ampio ciclo di servizio, quali, ad esempio, quelli del trasloco, del trasporto e della logistica. In tali casi l'attività di facchinaggio svolge una funzione strumentale accessoria che non rileva, autonomamente, rispetto al fruitore del servizio.
Il Ministero con la citata lettera circolare n. 3626/C ha ritenuto opportuno fare alcune puntualizzazioni anche in merito ad una corretta interpretazione della decisione del Consiglio di Stato.
Sia il MSE che il Ministero del Lavoro ritengono che nel caso l'attività di facchinaggio sia meramente marginale e strumentale e di mero servizio all'attività principale di movimentazione merci e trasloco, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come prestazione autonoma questa non deve essere sottoposta alla disciplina dettata dal D.M. n. 221/2003.
Resta inteso, pertanto, che l'impresa esercente l'attività di facchinaggio deve valutare attentamente se detta attività rivesta, tra le attività svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.
Ove ricorra tale ipotesi, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio ai sensi del D.M. n. 221 del 2003.

Requisiti

L'esercizio dell'attività è consentito in presenza dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di onorabilità

  • Assenza di applicazione di misure di sicurezza o prevenzione e di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • Assenza di sentenze penali definitive di condanna o di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
  • Assenza di sentenze penali definitive di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
  • Mancata comminazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • Assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, per violazione della legge 142/2001, relativa alla posizione del socio lavoratore.

Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare per le imprese individuali, da tutti i soci per le società in nome collettivo e dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.

Iscrizione nelle fasce di classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese di nuova costituzione sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:

  • a) Inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • b) Da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • c) Superiore a 10 milioni di euro.

Per richiedere la variazione della fascia iniziale in cui l'impresa è stata inserita, deve essere compilato l'apposito modello attività di facchinaggio - iscrizione nelle fasce, in bollo.

Per l'iscrizione nella prima fascia non deve essere allegato nulla; per l'iscrizione nella seconda e terza fascia, invece, deve essere allegato un elenco dei servizi eseguiti, con il relativo importo al netto dell'Iva negli ultimi tre anni (o minor periodo, mai inferiore ai due anni) in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La comunicazione della variazione positiva, da una fascia inferiore ad una fascia superiore è facoltativa, la variazione negativa, da una fascia superiore ad una inferiore, è obbligatoria.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

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Gio 18 Apr, 2024