Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Legge 5.3.2001 n. 57 (art. 17)
Decreto Interministeriale 30.6.2003,n. 221 (Ministro delle Attività Produttive di concerto con quello del lavoro e delle Politiche Sociali)
D.P.R. 342/1994
D.L. 31.1.2007,n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2.4.2007
D.L. 6.8.2012, n. 147 art. 10
D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018
Le imprese soggette alla disciplina del facchinaggio sono quelle che svolgono le seguenti attività, previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3.12.1999 richiamato dal art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30.6.2003:
Queste attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 30.12.2003 precisa che:
Tutto ciò è stato confermato dalla circolare 3626/c del 30/07/2009 la quale ribadisce che l'impresa deve valutare se l'attività di facchinaggio rivesta, tra le attività svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo o prevalente. Ove ricorra questa ipotesi l'imprresa non sarà renuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio. Viceversa, qualora l'attività di facchinaggio venga offerta anche un asola volta, a terzi come prestazione autonoma e prevalente risulta necessario procedre all'iscrizione di cui all'articolo 4 del DM 221/2003.
È esclusa dalla normativa sul facchinaggio l'attività dei pesatori pubblici.
Attività di movimentazione merci e trasloco - applicabilità alla disciplina del facchinaggio
il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 3626/C del 30 luglio 2009 è tornato sull'argomento di una corretta interpretazione dell'art. 2 lettere a) e b) del D.M. n. 221 del 2003 che da sempre ha determinato molti dubbi interpretativi.
L'attività di facchinaggio è, molto spesso, incorporata all'interno di un più ampio ciclo di servizio, quali, ad esempio, quelli del trasloco, del trasporto e della logistica. In tali casi l'attività di facchinaggio svolge una funzione strumentale accessoria che non rileva, autonomamente, rispetto al fruitore del servizio.
Il Ministero con la citata lettera circolare n. 3626/C ha ritenuto opportuno fare alcune puntualizzazioni anche in merito ad una corretta interpretazione della decisione del Consiglio di Stato.
Sia il MSE che il Ministero del Lavoro ritengono che nel caso l'attività di facchinaggio sia meramente marginale e strumentale e di mero servizio all'attività principale di movimentazione merci e trasloco, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come prestazione autonoma questa non deve essere sottoposta alla disciplina dettata dal D.M. n. 221/2003.
Resta inteso, pertanto, che l'impresa esercente l'attività di facchinaggio deve valutare attentamente se detta attività rivesta, tra le attività svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.
Ove ricorra tale ipotesi, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio ai sensi del D.M. n. 221 del 2003.
L'esercizio dell'attività è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
Si fa salva comunque la riabilitazione ottenuta.
Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare per le imprese individuali, da tutti i soci per le società in nome collettivo e dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese di nuova costituzione sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
Per richiedere la variazione della fascia iniziale in cui l'impresa è stata inserita, deve essere compilato l'apposito modello attività di facchinaggio - iscrizione nelle fasce, in bollo.
Per l'iscrizione nella prima fascia non deve essere allegato nulla; per l'iscrizione nella seconda e terza fascia, invece, deve essere allegato un elenco dei servizi eseguiti, con il relativo importo al netto dell'Iva negli ultimi tre anni (o minor periodo, mai inferiore ai due anni) in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
La comunicazione della variazione positiva, da una fascia inferiore ad una fascia superiore è facoltativa, la variazione negativa, da una fascia superiore ad una inferiore, è obbligatoria.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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Orario uffici (Sede di Asti): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30