Elenco sottoprodotti

Fonti normative

Decreto 13 ottobre 2016, n. 264

Nota Unioncamere prot. n. 12605 del 6 giugno 2017

Elenco Sottoprodotti

Con decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (G.U. 15 febbraio 2017) è stato pubblicato il Regolamento recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che le CCIAA istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti.

Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi.

Al fine di consentire alle Camere di commercio di assolvere a quanto richiesto dal Regolamento, Ecocerved, su richiesta di Unioncamere ha messo a punto una applicazione, disponibile dal 12 giugno, sul sito www.elencosottoprodotti.it.

Le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.

Al momento dell'iscrizione l'impresa deve indicare, oltre ai dati anagrafici che vengono ripresi dal RI:

  1. le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali.
  2. la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte.
  3. per ogni sottoprodotto dovrà indicare:
    • Attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato
    • Nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard
    • Descrizione del sottoprodotto: libera
  4. Potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).
  5. Completato il caricamento l'utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette e ottiene una ricevuta di avvenuta iscrizione.

Costi

Non sono previsti diritti di segreteria né bolli né alcuna istruttoria da parte della CCIAA e l'utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.

Assistenza

Gli utenti potranno rivolgersi a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it.

Vidimazione

Il regolamento prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.

Le schede tecniche, quando l’operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non potranno essere richiesti ulteriori oneri connessi all’attività.

Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.

Ultima modifica
Gio 16 Nov, 2023