Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 28 maggio 1999, n. 3467/C;
L. Reg. Piemonte 12.11.1999, n. 28;
Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 42-29532 del 01.03.2000;
Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 43-29533 del 01.03.2000;
Deliberazione del 12.10.2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
D.Lgs. 26.03.2010, n.59:
D.lgs 6 settembre 2011, n. 159;
D.Lgs. 06.08.2012, n.147;
circolare MISE n. 3656/C del 12.09.2012;
D.G.R. 13-6679 del 29/03/2018.
L'attività di commercio all'ingrosso consiste nell’acquistare beni in nome e per conto proprio e nel rivenderli ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimenti
Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.Lgs. 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/1998, art. 5 e successive modifiche.
Non possono esercitare l'attivita commerciale:
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivita non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di impresa individuale i requisiti di onorabilità devono esssere possseduti dal titolare.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dal Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
È STATO ELIMINATO IL DIVIETO DI ESERCIZIO CONGIUNTO DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 8 comma 2 lettera c Decreto legislativo 147/2012
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Orario uffici (Sede di Asti): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30