Qualifica e iscrizione

Annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. L'annotazione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali artigiani (tenuti dall'INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.

Dal 1° aprile 2010, data in cui diviene obbligatoria la Comunicazione Unica, come disposto dalla L. Regione Piemonte n. 1/2009, la comunicazione di iscrizione deve essere presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani: si ha quindi piena coincidenza tra data di inizio attività artigiana, data di comunicazione e data di acquisizione della qualifica artigiana.

 

Chi deve richiedere la qualifica artigiana

Impresa individuale

Devono ricorrere i seguenti requisiti:

  • L'impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa);
  • L'impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • Il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
  • L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/1985;
  • L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Società in nome collettivo

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

  • La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • Almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
  • Il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Società cooperative

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

  • La maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • I soci artigiani devono detenere la maggioranza nell'organo amministrativo;
  • Almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
  • Il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

In presenza del possesso di questi requisiti, la società cooperativa è annotata con la qualifica artigiana. Come previsto dalla legge n. 142/2001, i soci lavoratori possono scegliere di essere inquadrati come lavoratori subordinati oppure come lavoratori autonomi. In quest'ultimo caso i soci devono essere iscritti agli elenchi nominativi degli artigiani ai fini previdenziali.

Le società cooperative devono allegare la seguente documentazione:

  1. Copia del regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001, vistato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da cui dovrà risultare se i soci potranno essere inquadrati come lavoratori autonomi o dipendenti o avranno entrambe le possibilità;
  2. Copia di ogni contratto di lavoro stipulato da ogni singolo socio; se il socio è inquadrato come lavoratore autonomo dovrà essere fatto riferimento esplicito anche alla legge 443/1985;
  3. Libro soci e libro unico del lavoro;
  4. Copia di documento di identità in corso di validità di ogni socio lavoratore.

Società in accomandita semplice

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

  • Ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • Almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.);
  • Ciascun socio accomandatario non deve essere socio unico di una società a responsabilità limitata artigiana o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice artigiana.

Società a responsabilità limitata unipersonali

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

  • Il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • Il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, ecc.);
  • Il socio unico non deve essere socio unico di altra società a responsabilità limitata artigiana o socio accomandatario di una società in accomandita semplice artigiana.

Società a responsabilità limitata pluripersonali

Hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana anche le S.r.l. pluripersonali; l'annotazione della qualifica artigiana non è però obbligatoria.

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

  • La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti (assemblea e organo amministrativo).

Consorzi / società consortili

Sono iscrivibili se costituiti tra imprese artigiane ai sensi dell'art.6 Legge 443/85
 

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

  • Impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • Imprese di trasporto: 8 dipendenti;
  • Imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per computare i limiti dimensionali:

  • Non si considerano gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni;
  • Non si considerano i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/1973) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  • Non si considerano i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
  • Si considerano i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana (articolo 230-bis del codice civile);
  • Si considerano i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno;
  • Si considerano i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta;
  • Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare, i limiti dimensionali, mantengono l'iscrizione.

Ricorsi

Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato - Via Pisano 6, 10152 Torino -  entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e i termini di presentazione consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Ven 10 Mag, 2024