Impiantistica - Dichiarazioni di conformità

Cosa dice il Decreto n. 37/2008

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, che devono essere realizzati a regola d'arte utilizzando materiali costruiti anch'essi a regola d'arte (articolo 7 del D.M. 37/2008).

La dichiarazione di conformità viene resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2010 (in vigore dal 28 luglio 2010); una copia della dichiarazione, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, deve essere recapitata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, dall'impresa installatrice allo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto.

Successivamente il Comune inoltrerà copia della dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa installatrice; la Camera di Commercio provvederà così ai consueti controlli.

Cosa deve fare l'impresa installatrice

  • Deve utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, come aggiornato dal decreto ministeriale 19 maggio 2010 e in vigore dal 28 luglio 2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto).
  • Deve consegnare (o inviare, preferibilmente, tramite PEC) allo sportello unico del Comune, oltre alla dichiarazione di conformità, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti; se viene trasmessa la versione cartacea si consiglia di consegnare al Comune la dichiarazione in duplice copia, comprendendo così anche la copia che il Comune dovrà trasmettere alla Camera di Commercio.
  • Deve compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile (vedi istruzioni), possibilmente utilizzando la macchina da scrivere o lo stampatello con calligrafia di facile lettura o un PC (utilizzando il facsimile allegato del modello); le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme, autografe (in originale o a ricalco) o digitali, del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.
  • Non deve rilasciare dichiarazioni di conformità relative all'ordinaria manutenzione oppure a semplici controlli, verifiche e collaudi di impianti. In alcune di queste ipotesi il D.M. 37/2008, all'art. 7, comma 6, stabilisce l'utilizzo della "dichiarazione di rispondenza".

Cosa controlla l'ufficio Registro Imprese

L'ufficio controlla che:

  • La dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale.
  • Sia completa di tutti i dati obbligatori.
  • Vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) in essa indicato e quanto risulta dall'iscrizione nel Registro Imprese.
  • Vi sia l'eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, in persona diversa dal dichiarante.
  • La dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi; se si tratta della versione digitale, devono essere rilevabili le firme digitali dei sottoscrittori.
  • L'impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, per l'applicazione dell'eventuale sanzione.
N.B. Ai sensi di queste verifiche non è obbligatoria la firma del committente, in quanto non prevista dalla normativa di cui sopra.

Moduli

Fac-simile dichiarazione di conformità

Legenda relativa al fac-simile dichiarazione di conformità

Fonti normative

Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19.05.2010

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024