Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Ove il codice civile e le leggi speciali dispongano che le domande di iscrizione o di deposito al Registro Imprese debbano essere presentate entro termini tassativi, il ritardo e l'omissione dell'adempimento da parte dei soggetti su cui grava l'obbligo, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2194 cc e art 2630 cc)
I soggetti sanzionabili sono:
Per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese la sanzione a titolo di oblazione ammonta a:
L'importo della sanzione, deve essere versato con modello F23 che viene allegato in copia al verbale di accertamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale presso qualsiasi ufficio postale/ufficio di riscossione tributi/sportello bancario.
Per poter effettuare la tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento, si invita l'interessato ad inoltrare, successivamente al pagamento effettuato, copia della ricevuta del modello F23 alla PEC indicata sul verbale.
L'importo delle spese può essere corrisposto tramite il medesimo modello F23.
Per ritardata o omessa presentazione di domande al REA (Repertorio Economico Amministrativo) la sanzione a titolo di oblazione ammonta a:
A tutti gli importi suindicati si sommano le spese di procedimento pari a euro 20,00 per ogni verbale emesso se trattasi di società e pari a euro 15,00 se trattasi di impresa individuale.
L'importo della sanzione e delle relative spese deve essere versato tramite avviso di pagamento PAGOPA o direttamente agli sportelli.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
I verbali di accertamento delle violazioni vengono notificati tramite la PEC denunciata al Registro Imprese e presente in INIPEC in tutti i casi in cui la stessa sia valida ed attiva. Viceversa la notifica avverrà tramite posta:
In tal caso la società dovrà pagare l'importo complessivo indicato sul verbale cumulativo pervenuto, già comprensivo degli importi dovuti dai singoli responsabili principali e di tutte le spese di procedimento.
I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:
Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori al Settore Regolazione e tutela del mercato che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.
Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.
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