Sanzioni Registro Imprese e REA

Obblighi

Ove il codice civile e le leggi speciali dispongano che le domande di iscrizione o di deposito al Registro Imprese debbano  essere presentate entro termini tassativi, il ritardo e l'omissione dell'adempimento da parte dei soggetti su cui grava l'obbligo, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2194 cc e art 2630 cc)

Soggetti sanzionabili

I soggetti sanzionabili sono:

  1. Il titolare dell'Impresa individuale e l'institore se nominato
  2. I soci amministratori delle snc/gli accomandatari delle sas
  3. Gli amministratori o i sindaci se l'obbligo grava su di essi, delle società di capitali e delle società cooperative
  4. Soggetti dotati di presidenza, direzione, rappresentanza dei consorzi con attività esterna
  5. I rappresentanti legali dei consorzi e degli enti pubblici, comprese aziende speciali e consorzi di cui al g.lgs. 267/2000
  6. I rappresentanti legali delle imprese estere con sede secondaria in Italia
  7. I liquidatori di qualsiasi tipo di soggetto collettivo
  8. Il notaio quando l'obbligo è posto dalla legge a suo carico

Importi sanzioni registro imprese

Per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese la sanzione a titolo di oblazione ammonta a:

  • Imprese individuali euro 20,00 titolare e institore se nominato (art. 2194 c.c.)
  • Notai euro 20,00 (art. 2194 c.c.)
  • Enti Pubblici Economici, comprese Aziende Speciali e Consorzi di cui al d.lgs. 267/2000 euro 20,00 ogni legale rappresentante (art. 2194 c.c.)
  • Società di persone e di capitali, Consorzi con attività esterna, € 206,00 per ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.). Se il ritardo nella presentazione della domanda è compreso tra il 31° e il 60 °giorno successivo alla scadenza del termine gli importi sono ridotti di 1/3 e pertanto verrano applicati € 68,66 per ogni soggetto obbligato .
  • Per omesso/tardivo deposito di bilancio (Società di capitali, Cooperative), € 274,66 per ogni amministratore o liquidatore in carica al momento della violazione. Se il ritardo nella presentazione della domanda è compreso tra il 31° e il 60 °giorno successivo alla scadenza del termini gli importi sono ridotti di 1/3 e pertanto verrano applicati € 91,56 per ogni soggetto obbligato.
A tutti gli importi suindicati si sommano le spese di procedimento pari a euro 20,00 per ogni verbale emesso se trattasi di società e pari a euro 15,00 se trattasi di impresa individuale.

Modalità e termini di pagamento

L'importo della sanzione, deve essere versato con modello F23 che viene allegato in copia al verbale di accertamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale presso qualsiasi ufficio postale/ufficio di riscossione tributi/sportello bancario.
Per poter effettuare la tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento, si invita l'interessato ad inoltrare, successivamente al pagamento effettuato, copia della ricevuta del modello F23 alla PEC indicata sul verbale.

L'importo delle spese può essere corrisposto tramite il medesimo modello F23.

Importi sanzioni REA

Per ritardata o omessa presentazione di domande al REA (Repertorio Economico Amministrativo) la sanzione a titolo di oblazione ammonta a:

  • € 10 - dal 31° al 60° giorno di ritardo a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rapprsentanti di soggetto R.E.A.
  • € 51,33 dal 61° giorno di ritardo in avanti a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

A tutti gli importi suindicati si sommano le spese di procedimento pari a euro 20,00 per ogni verbale emesso se trattasi di società e pari a euro 15,00 se trattasi di impresa individuale.

Modalità e termini di pagamento

L'importo della sanzione e delle  relative spese deve essere versato tramite avviso di pagamento PAGOPA o direttamente agli sportelli.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
 

Notifica dei verbali di accertamento

I verbali di accertamento delle violazioni vengono notificati tramite la PEC denunciata al Registro Imprese e presente in INIPEC in tutti i casi in cui la stessa sia valida ed attiva. Viceversa la notifica avverrà tramite posta:

  • Nel caso di impresa individuale, all'indirizzo di residenza del titolare e dell'institore se nominato,
  • Nel caso di società/consorzi/enti, all'indirizzo di ogni singolo obbligato principale (esempio amministratore, sindaco effettivo, liquidatore) e alla sede legale della società non cancellata che risponde in solido se i responsabili non effettuano il pagamento.

In tal caso la società dovrà pagare l'importo complessivo indicato sul verbale cumulativo pervenuto, già comprensivo degli importi dovuti dai singoli responsabili principali e di tutte le spese di procedimento.

Ricorsi

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

  • Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione;
  • Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione o notificazione al Settore Regolazione e tutela del mercato o tramite pec: info@pec.aa.camcom.it, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori al Settore Regolazione e tutela del mercato che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

 

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024