Certificato di Origine

Il Certificato di origine non preferenziale è un documento ufficiale emesso dalle Camere di Commercio che attesta lo Stato nel quale è avvenuta la produzione, l'estrazione dal sottosuolo o la fabbricazione delle merci oppure in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito e quindi di attribuirne l'origine.

Il certificato di origine viene rilasciato in funzione di uno specifico obbligo imposto dalle autorità dei paesi extra UE oppure su richiesta dello stesso importatore per scopi commerciali. I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e non attestano essi stessi l'esportazione delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati di origine rilasciati da altre Camere di commercio. Il documento quindi ha principalmente finalità creditizia (ad esempio può essere condizione necessaria per aprire lettere di credito) e doganale (scelta dei regimi doganali da parte delle Autorità competenti del paese importatore al momento dello sdoganamento, applicazione dell'eventuale dazio all'ingresso nella dogana di importazione) oppure, come detto pocanzi può essere richiesto dal cliente finale per esigenze commerciali.

La Commissione Europea ha pubblicato delle Linee Guida sull'origine non preferenziale delle merci.

Di seguito la versione ufficiale delle Linee Guida in lingua inglese e la versione tradotta delle Linee Guida in italiano.

Qualora l'operazione di esportazione avvenga in Paesi per i quali l'Unione Europea ha stipulato Accordi preferenziali, l'esportatore dovrà richiedere il Certificato di origine preferenziale EUR 1 che viene in questo caso rilasciato dall'Agenzia delle Dogane.

RILASCIO

Il rilascio viene effettuato dalla Camera di commercio dove il richiedente ha:

  • la sede legale se si tratta di impresa
  • il domicilio fiscale se si tratta di persona fisica

In via eccezionale è possibile rivolgersi alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è situata:

  • un'unità operativa regolarmente iscritta al Registro delle imprese/REA.
  • la merce da spedire all'estero; in tal caso, occorre l'autorizzazione preventiva della Camera di commercio territorialmente competente.

Con Circolare n. 62321 del 18/03/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio al fine di tener conto sia delle mutate esigenze del commercio internazionale, sia dell'emanazione del codice doganale comunitario e della revisione della linea guida europea dell'Associazione delle Camere di Commercio europee (Eurochambres).

Il documento contiene l'insieme delle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziali e dei documenti per l'estero, competenza attribuita alle Camere di commercio dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, ed ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l'uniforme comportamento nelle regole di rilascio sui territori.

Le procedure in esso contenute si pongono inoltre l'obiettivo di facilitare il processo di trasformazione digitale e la principale novità al riguardo consiste nell'obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici a partire dal 1 giugno 2019 (attraverso l'applicativo Infocamere Cert'O).

NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI SUL RILASCIO DEI C.O. E DOCUMENTI PER L'ESTERO (18/03/2019)

FONTI NORMATIVE: SEZIONE ALLEGATI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI

Elenco dei documenti che l'utente ha l'onere di produrre per l'emissione del certificato d'origine (Legge 106/2011):

  • formulario compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.
  • fattura di vendita sull'estero ed eventuali documenti aggiuntivi a cooredo della domanda (es. packing list, copia della lettera di credito ecc.)..

nel caso di merce di origine extra-CE:

  • certificati di origine emessi da organismi abilitati al rilascio;
  • certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
  • dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale) dalle quali risulti espressamente indicata l'origine;
  • polizze di carico indicanti specificamente l'origine.

Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine. I documenti originali devono essere esibiti in visione al funzionario camerale che potrà restituirli all'impresa, trattenendone copia.

Tempi di rilascio:

Il Certificato d'origine viene emesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta telematica (Delibera del Consiglio camerale n. 4 del 28/04/10).

I visti su fatture, poteri di firma e deposito agli atti, vengono emessi entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta (telematica o allo sportello) (Delibera del Consiglio camerale n. 4 del 28/04/10).

Per ottenere dei visti su fatture occorre compilare la richiesta sottoriportata (N.B. l'ufficio necessita sempre di una copia della fattura da trattenere agli atti)

Per ottenere dei visti su dichiarazioni dell'impresa occorre compilare la richiesta sottoriportata (N.B. l'ufficio necessita sempre di una copia della dichiarazione da trattenere agli atti)

Ultima modifica
Gio 28 Dic, 2023