PEC - Posta Elettronica Certificata

L'indirizzo PEC è il domicilio digitale ufficiale delle imprese (art. 1, comma 1, lettera n-ter del D. Lgs n. 82/2005).
Consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R. Ovviamente anche lo scambio di PEC tra privati, ha lo stesso valore legale di una raccomandata.

Sono obbligate a comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata (domicilio digitale) per la sua iscrizione nel Registro Imprese:

Tutte le "imprese costituite in forma societaria" (art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020), quindi tutte le società con qualsiasi natura giuridica.
Sono pertanto tenute alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata le società di persone e le società di capitali, comprese anche:

  • Le società in liquidazione
  • Le società semplici
  • Le cooperative in qualsiasi forma costituite
  • Le società consortili
  • Le sedi secondarie di società straniere
  • Le imprese individuali (art. 5 del D.L n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020).

La casella di posta elettronica certificata deve essere richiesta ad uno dei gestori autorizzati (D.P.R. 11 febbraio 2005, 68).

Comunicare la PEC

La comunicazione della PEC al Registro Imprese deve essere fatta online. Per maggiori informazioni e approfondimenti, consulta il SARI.
La domanda di iscrizione e variazione del solo indirizzo PEC da parte delle società e delle imprese individuali è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria (art. 16, comma 6 L. n. 2/2009 e art. 5, comma 2 L. n. 221/2012).

L'indirizzo PEC va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le procedure Comunica, Starweb o per il tramite della procedura semplificata presente sul portale www.registroimprese.it.

Per comunicare la posta elettronica certificata al Registro Imprese occorre il dispositivo di firma digitale.
Il dispositivo può essere richiesto prenotando un appuntamento agli sportelli polifunzionali della Camera di commercio.
Possono essere utilizzati tutti i dispositivi di firma digitale ad eccezione della Carta Regionale dei Servizi.

L'indirizzo deve essere valido ed attivo nonchè univoco e direttamente riferibile all'impresa e non può essere condiviso con altri imprese o professionisti. Non è possibile cioè che una medesima PEC venga comunicata per soggetti diversi. Non è inoltre possibile comunicare un indirizzo PEC cosiddetto "del cittadino", (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it). Tale indirizzo infatti risulta riservato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

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Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024