Sanzioni imprese artigiane

L'art.25 della L.R.1/2009 prevede che:

  1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24.11.1981,n. 689  le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma così determinata:
    • a) In caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniara da 250,00 a 2.500 euro;
    • b) In caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato  nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniara da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
    • c) In caso di uso non consentito della denominazione 'eccellenza artigiana' e del marchio 'Piemonte eccellenza Artigiana', di cui all'art.14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione  è posta la sede legale dell'impresa.

 

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

  • Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione;
  • Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione o notificazione al Settore regolazione e tutela del mercato, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale. In tal caso occorre allegare copia degli atti di accertamento.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori al Settore regolazione e tutela del mercato che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.
Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

Contatti

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Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024