Sanzioni Organi accertatori diversi dagli uffici camerali

L'Ente camerale ha adottato ai fini della regolamentazione del servizio il "Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio ai sensi della L.689/81 e s.m.i." , approvato con deliberazione del Consiglio n. 11  del 31 ottobre 2012.

Descrizione attività

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

  • Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione;
  • Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione al Settore Regolazione e Tutela del mercato, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale. In tal caso occorre allegare copia degli atti di accertamento.

Nel caso in cui l'organo accertatore abbia proceduto al sequestro di beni ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981, l'interessato può presentare, contestualmente agli scritti difensivi, istanza di opposizione al sequestro, relativamente alla quale l'Ufficio emetterà, nel termine di 10 giorni dall'opposizione, un provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori al Settore Regolazione e Tutela del Mercato che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei verbali, ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

 

Ultima modifica
Mar 14 Mag, 2024