Agenti e rappresentanti di commercio

L'agente di commercio, così come definito dal codice civile, è un lavoratore autonomo che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).

Normativa di riferimento

Articolo 1742 del codice civile
Legge 03.05.1985, n. 204
D.M. 21.08.1985
D.Lgs. 26.03.2010, n. 59
Decreto MISE 26.10.2011
Decreto MISE 23.04.2013

L'attività di agente e rappresentante di commercio

L'agente viene stabilmente incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Il rappresentante viene stabilmente incaricato da una o più imprese a concludere contratti in una o più zone determinate, in nome e per conto dell'impresa mandante. 

L'attività di agente o rappresentante di commercio può essere esercitata singolarmente come ditta individuale oppure in forma di società.

 

Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta "Direttiva servizi") a partire dal 12 maggio 2012 è stato definitivamente soppresso il relativo ruolo.

Le imprese (singole o associate) che inziano a svolgere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio devono presentare telematicamente la SCIA all'ufficio Registro imprese della Camera di Commercio della Provincia dove esercitano l'attività stessa, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge, utilizzando l'apposita modullistica su DIRE 

Le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l'attività, almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'art. 3 del Decreto 26/10/2011. 

Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo agenti e rappresentanti di commercio si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

 

Requisiti

Per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 204/85 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa individuale o della società.

1) Requisiti personali:

Così come modificati dall'art.74 del Dlg 59/2010 sono i seguenti:

  • Maggiore età

2) Requisiti morali:

  • Non essere interdetto o inabilitato;
  • Non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione compresi i reati fiscali, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • Non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.

3) Requisiti professionali:

Al riguardo consultare l'apposita scheda Sari https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/alat?apriFaqContenuto=116682953_116621370

  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale 
  • Oppure laurea ad indirizzo commerciale, economico o giuridico
  • Oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell'ultimo quinquennio, come viaggiatore piazzista, oppure dipendente con qualifica di impiegato di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite  (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante il livello di inquadramento, le mansioni esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta); o come coadiuvante, regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, adibito a mansioni commerciali di vendita; o come lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, svolgenti attività commerciale o attività artigiana di  vendita;
  • Oppure iscrizione nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività);
  • Oppure attestato di superamento di apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da enti autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale.
  • Oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy - D.Lgs. 206/2007 (solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo). Per tale riconoscimento seguire le istruzioni indicate sul sito del Ministero al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri 

Casi particolari di attività lavorativa:

  • Gli informatori scientifici, che svolgono anche attività di vendita, maturano i requisiti professionali e possono iscriversi senza dover frequentare il corso di formazione (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni di vendita esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta);
  • I procacciatori di affari non maturano alcun requisito;

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio:

  • È incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati
  • È incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
  • È precluso a chi svolge l'attività di Agenti di affari in mediazione.

Tempi

L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge. Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.

Sanzioni e ricorsi

L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00 (art. 9 L. 204/85).
Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nell'apposita sezione REA.
Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.

Imprese estere

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.
Anche per le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

Gli adempimenti connessi all'inizio dell'attività

L'impresa preponente deve iscrivere l'agente, come previdenza integrativa, all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO); per informazioni chiamare il Contact Center 800 97 97 27.

Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazioni di dettaglio sul SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

Contatti

Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria

Responsabile
Raffaella Mazzon
Indirizzo
Via Vochieri 58 - Alessandria
CAP
15121
Telefono
0131/3131
Email
registro.imprese@al.camcom.it
PEC
registroimprese.al@pec.aa.camcom.it
Orari

Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024