Settore Coordinamento Attività Registro Imprese sede di Alessandria
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
L'agente di commercio, così come definito dal codice civile, è un lavoratore autonomo che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).
Articolo 1742 del codice civile
Legge 03.05.1985, n. 204
D.M. 21.08.1985
D.Lgs. 26.03.2010, n. 59
Decreto MISE 26.10.2011
Decreto MISE 23.04.2013
L'agente viene stabilmente incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Il rappresentante viene stabilmente incaricato da una o più imprese a concludere contratti in una o più zone determinate, in nome e per conto dell'impresa mandante.
L'attività di agente o rappresentante di commercio può essere esercitata singolarmente come ditta individuale oppure in forma di società.
Per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.
Ai sensi del D.M. 26/10/2011 (decreto attuativo della suddetta "Direttiva servizi") a partire dal 12 maggio 2012 è stato definitivamente soppresso il relativo ruolo.
Le imprese (singole o associate) che inziano a svolgere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio devono presentare telematicamente la SCIA all'ufficio Registro imprese della Camera di Commercio della Provincia dove esercitano l'attività stessa, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge, utilizzando l'apposita modullistica su DIRE
Le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l'attività, almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'art. 3 del Decreto 26/10/2011.
Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo agenti e rappresentanti di commercio si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio la normativa ha mantenuto l'obbligo di autocertificare tramite SCIA il possesso dei requisiti di idoneità (personali, professionali e morali) previsti dalla Legge n. 204/85 e s.m.i.
Tali requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa individuale o della società.
Così come modificati dall'art.74 del Dlg 59/2010 sono i seguenti:
Al riguardo consultare l'apposita scheda Sari https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/alat?apriFaqContenuto=116682953_116621370
Casi particolari di attività lavorativa:
L'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio:
L'ufficio ha 60 giorni di tempo per la verifica di tutti i requisiti di legge. Entro detto termine l'ufficio deve contestare i requisti mancanti o difformi e salva la possibilità per l'interessato, ove consentito, di conformarsi a quelli previsti dalla normativa vigente deve essere disposta l'inibizione dell'attività. Trascorso il termine di 60 giorni senza contestazioni o provvedimenti di inibizione l'attività si intende svolta in modo conforme alle norme di legge.
L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00 (art. 9 L. 204/85).
Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nell'apposita sezione REA.
Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.
Anche per le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.
L'impresa preponente deve iscrivere l'agente, come previdenza integrativa, all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO); per informazioni chiamare il Contact Center 800 97 97 27.
Si vedano con riferimento all'inizio dell'attività ma anche ai casi di modifica e di cancellazione, le informazioni di dettaglio sul SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Orario uffici (Sede di Alessandria): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Orario uffici (Sede di Asti): dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30