Etichettatura dei prodotti tessili

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per tali violazioni.

Non sono cambiate le regole di etichettatura per il settore tessile contenute nel Regolamento UE 1007/2011, ma le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

Sono state innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.
Dalla nuova norma è prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su  cataloghi e  prospetti.
E' stata inoltre introdotta una sanzione applicabile nel caso in cui il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa.

Contenuto obbligatorio delle etichette

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata:

  • * La composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Reg CE n.1007/2011.
  • * L'eventuale presenza (in qualunque componente del prodotto) di parti non tessili di origine animale, indicata con la frase: contiene parti non tessili di origine animale.
  • * L'identità e gli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, così come anche prescritto nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 art. 104).

Le etichette o i contrassegni, all'atto della vendita al consumatore finale, devono, inoltre, essere redatti:

  • * In lingua italiana.
  • * Con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Questi i principali obblighi di legge in base al Regolamento 1007/2011:

  • * Obbligo di indicare la presenza di "parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato (art. 12).
  • * Obbligo di indicare sull'etichetta la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto in ordine decrescente, fatte salve le tolleranze e i criteri d'uso della dicitura 'altre fibre'  (non si utilizza più la dicitura "minimo 85%") (art.9 )
  • * L'etichetta deve essere scritta nella lingua dello Stato membro dove i prodotti tessili sono venduti, a meno che lo stato membro disponga altrimenti
  • * Il Regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso e ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.  

Alcuni esempi di etichette

  1. Dato che le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso, l'etichetta corretta è:
    65% cotone
    35% poliammide

    mentre l'etichetta non corretta è:
    35% poliammide
    65% cotone
  2. Poichè non sono ammesse abbreviazioni, l'etichetta corretta è:
    80% triacetato
    20% cotone

    e non:
    80% TRIAC
    20% CO
  3. Posto che le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana, l'etichetta corretta è:
    50% seta
    50% viscosa

    mentre quella non corretta è:
    50% silk
    50% viscose

Inoltre l'etichetta deve contenere la ragione sociale o il marchio registrato dell'azienda che ha immesso sul mercato il prodotto (D.Lgs.206/2005, art.14).

Materiali di divulgazione rivolti sia ai consumatori sia alle imprese.

Folder Tessile (per i consumatori)
Guida Tessile (per imprese del settore)

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Regolazione e tutela del mercato

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Mer 24 Apr, 2024