Rinnovo marchi di impresa nazionali

Il rinnovo di un marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo giorno del mese di deposito.

Qualsiasi deposito si perfeziona con il pagamento della tassa e la data effettiva del deposito è la data di pagamento della tassa; la tassa del deposito del rinnovo della domanda deve essere pagata entro la scadenza.

Si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Si può rinnovare con un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora.

Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di Marchio.

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente.

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.

L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi; insieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata istanza di limitazione nella quale si indicano le classi per cui viene chiesto il rinnovo (senza menzionare quelle per cui non si rinnova)

La domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità volta ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione.

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovazione (ciò significa che il marchio originariamente depositato e registrato a favore di un titolare può essere rinnovato da un diverso soggetto se questi, nel frattempo, ne sia diventato il legittimo proprietario). L’UIBM non verifica la titolarità di un marchio, presumendo che chi presenta la domanda di rinnovo sia legittimato al deposito.

In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari.

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza.

Costi

Marchio d'impresa

Tasse di concessione governativa - diritti di deposito

Il pagamento va effettuato con versamento tramite il modello F24 che sarà fornito dalla Camera di Commercio

Rinnovo di un marchio già depositato e in scadenza

Euro 67,00 rinnovo di un marchio con una sola classe
Euro 34,00 importo da aggiungere per ogni classe oltre la prima (classi già protette con il primo deposito)
Euro 34,00 diritto di mora (in caso di rinnovo nei 6 mesi successivi la scadenza)

Rinnovo di un marchio collettivo già depositato e in scadenza

Euro 202,00 importo forfettario per qualsiasi numero di classi (già protette con il primo deposito)

Lettera d’incarico a Mandatario o Avvocato

Euro 34,00 solo nel caso in cui per il deposito della domanda sia stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), da sommare ai precedenti importi ulteriori

Diritti di segreteria e bolli

I diritti di segreteria devono essere pagati in contanti direttamente all’Ufficio al momento del deposito della pratica.

Euro 43,00 se si vuole copia autentica della domanda
Euro 40 se NON si vuole copia autentica della domanda

Marche da bollo al valore corrente (attualmente 16 Euro):

1 per la domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 eventuale per la copia autentica della domanda di deposito (ogni 4 pagine)
1 marca da bollo al valore corrente per l’eventuale atto di procura o lettera di incarico

Esonero dal pagamento delle Tasse di CC.GG. e dei bolli *

Sono esonerate dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio:

  • ONLUS -Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. n. 460/1997, art. 10, iscritte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, nell'anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate.
  • Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione.

Per approfondimenti consultare la GUIDA AL RINNOVO DEI MARCHI D'IMPRESA

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Ultima modifica
Gio 18 Apr, 2024