Marchio metalli preziosi

Normativa di riferimento

D.Lgs. 22.5.1999 n. 251    (G.U. n. 180 del 3.8.1999) 
D.P.R. 30.5.2002 n. 150    (G.U. n. 173 del 25.7.2002) 
D.M. 17.04.2015                (G.U. n. 123 del 29.05.2015)

Le norme sopra elencate possono essere visionate sul sito https://www.normattiva.it/ che tiene conto delle eventuali modifiche apportate successivamente alle stesse.

Ambito di applicazione

Gli oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino e palladio) fabbricati e posti in commercio devono essere obbligatoriamente marcati con il titolo legale espresso in millesimi e con il marchio di identificazione.

In Italia sono legali i seguenti titoli:

  • per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi
  • per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi
  • per l’ORO: 750, 585 e 375 millesimi
  • per l’ARGENTO: 925 e 800 millesimi

Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

  1. coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  2. coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui al punto 1.
Destinatari del servizio
  • Venditori di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati.
  • Fabbricanti di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe.
  • Fabbricanti di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe che esercitano l'attività in un laboratorio annesso ad azienda commerciale (art. 26, c. 2, del D.P.R. 150/2002).
  • Importatori di materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe.

 

Contatti
Ultima modifica
Ven 19 Apr, 2024