Per le società di capitali la scadenza del diritto annuale varia dunque in base alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:
(In tali casi l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è sempre quello successivo a quello del fatturato di riferimento: il calcolo del diritto annuale 2024, ad esempio, deve essere effettuato sulla base del fatturato 2023).
Quanto dovuto alla scadenza ordinaria può essere versato, salvo diversa indicazione fornita dalla normativa di riferimento, nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (in alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve).
- anno 2023
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Ai sensi dell'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.» GU Serie Generale n.155 del 05-07-2023, "I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo". Tali disposizioni "si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies".
La deroga del versamento si applica anche al diritto annuale con le stesse modalità previste dai richiamati commi.
- anno 2021
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201219 del 2 luglio 2021 e con nota n. 0227788 del 28 luglio 2021, ha esteso al diritto annuale 2021 le proroghe previste dal D.P.C.M. del 28 giugno 2021, pubblicato in G.U. il 30 giugno 2021, e dall'articolo 9-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28/06/2021:
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Per i medesimi soggetti l'articolo 9-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga ulteriormente, al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Ai sensi della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 agosto 2021 non è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.
- anno 2020
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020 "Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’art.1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" ha previsto la proroga dei versamenti dei contributi fiscali per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 27/06/2020:
1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita', nonche' dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Con nota n. 0160731 del 09.07.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga stabilita con il suddetto decreto si applica anche al versamento del diritto annuale 2020 limitatamente ai soggetti, compresi gli only REA, rientranti nell’ambito di applicazione della proroga. Pertanto soltanto per tali soggetti la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2020 è prorogata al 20 luglio 2020, senza alcuna maggiorazione, con la possibilità di effettuare il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020 con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Con nota prot. n. 0255866 del 09.11.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che deve essere considerata applicabile al diritto annuale anche la proroga prevista dall'art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con la legge di conversione n. 126/2020.
- anno 2019
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Si comunica che l'articolo 12-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58 ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e Finanze.
Con nota n. 172631 del 2 luglio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga stabilita con il suddetto decreto legge si applica anche al versamento del diritto annuale 2019 limitatamente ai soggetti, compresi gli only REA, rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della proroga. Pertanto, soltanto per tali soggetti, la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2019 è prorogata al 30 settembre 2019.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Per chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione della proroga si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2018.
- anno 2017
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Il D.P.C.M. del 20.07.2017, avente per oggetto il "Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella G. U. n. 169 del 21.07.2017, ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2017 per i titolari di redditi di impresa. Con nota n. 0323058 del 31.07.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga è applicabile anche al diritto annuale 2017 per i contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata: pertanto la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2017 è stata prorogata al 20 luglio 2017; dal 21 luglio al 20 agosto 2017 è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga non si applica ai soggetti only REA.
- anno 2016
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Visto il D.P.C.M. del 15.06.2016, avente per oggetto il "Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2016 entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%. Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.
- anno 2015
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Visto il D.P.C.M. del 09.06.2015, avente per oggetto la "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2015 entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%. Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.
- anno 2014
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Visto il D.P.C.M. del 13 giugno 2014 avente per oggetto la "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2014 entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione, oppure dall' 8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.
- anno 2013
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Visto il D.P.C.M. del 13 giugno 2013 avente per oggetto il "Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" si comunica che i contribuenti in possesso dei requisiti previsti da tale decreto possono effettuare il versamento del diritto annuale 2013 entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%. Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.
ATTENZIONE: a differenza di quanto disposto per gli anni 2011 e 2012, la proroga non si applica indistintamente a tutti gli imprenditori individuali, ma anche per essi si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del 13 giugno 2013.
- anno 2012
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Visto il D.P.C.M. del 6 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. in data 12 giugno 2012, si comunica che tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore (compresi i soggetti only rea), nonchè le imprese individuali (anche quelle non soggette agli studi di settore), possono effettuare il versamento del diritto annuale per l'anno 2012 entro il 9 luglio 2012 oppure entro il 20 agosto 2012 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- anno 2011
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Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2024 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l'impresa potrà "sanare" il ritardo avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.